Art. 2.
(Introduzione obbligatoria della sigla provinciale).

      1. Le targhe degli autoveicoli contengono, nella zona rettangolare posta all'estrema destra, il contrassegno letterale della sigla della provincia di residenza del titolare, quale parte integrante della targa stessa.
      2. Tutte le sigle provinciali, comprese quelle di Roma e delle province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.

 

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